Il contributo al mantenimento per i figli è proporzionato ai redditi dei genitori anche se divorziati.

In tema di contributo al mantenimento dei figli, il Giudice deve seguire il criterio di proporzionalità, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, comma 4, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l’uno o l’altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, comma 4, nn. 3 e 5, c.c., quali modalità di adempimento in via diretta dell’obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull’entità del contributo al mantenimento in termini monetari. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 26 gennaio 2024, n. 2536.

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Non sussiste falso in bilancio in caso di stima errata sulla esigibilità di un credito.

Nel reato di false comunicazioni sociali, una stima errata sulle prospettive di esigibilità di un credito ed il mancato ricorso ad una sua tempestiva svalutazione, non necessariamente rendono mendace il bilancio. Infatti, secondo la sentenza n. 1148/2024 della Cassazione penale, ai fini della ritenuta falsità di un enunciato valutativo, è necessario che sussistano criteri di valutazione che siano non solo generalmente accettati, ma anche specifici, certi ed analitici, mentre in presenza di criteri volutamente elastici di valutazione alla luce dei quali determinare tali valori, non può ritenersi sussistente la suddetta falsità.

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Ambiente: scarichi di acque reflue industriali, quale la tutela?

Le acque reflue industriali sono assoggettate, prima di confluire in reti fognarie e in impianti di trattamento, a pretrattamento per garantire che il funzionamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati, che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull’ambiente e non incidano sulla conformità delle acque assoggettate a diversi regimi e che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo. A stabilirlo è il Tar Toscana, sez. II, sentenza 16 gennaio 2024, n. 65.

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Diritto all’affettività del detenuto: importante decisione della Corte costituzionale.

Con la sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 L. n. 354/1975 nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.

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L’assemblea non può vietare al condomino di pavimentare la terrazza di sua proprietà esclusiva.

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 26 ottobre 2023, ha dichiarato nulla la deliberazione dell’assemblea di condominio che, nel disporre di procedere alla riparazione di una terrazza a livello di proprietà esclusiva, aveva imposto al condomino proprietario il divieto di pavimentare al di sopra della guaina impermeabilizzante.

L’adito Tribunale, ha accolto l’opposizione, rilevando la nullità delle delibere di approvazione dei lavori sul terrazzo, in quanto non limitate alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali dello stesso, inscindibilmente connessi con la sua funzione di copertura, quanto piuttosto lesive della proprietà individuale del condomino intimato. La sentenza riferisce che l’assemblea aveva, invero, vietato al proprietario del terrazzo “(…) l’apposizione di pavimentazione (…)” sugli strati di guaina impermeabilizzante e che le delibere in oggetto erano state “(…) adottate in assenza del condomino proprietario del lastrico solare ad uso esclusivo (…)” e senza il consenso dello stesso, essendosi, per di più, le opere rivelate dannose alla porzione di proprietà esclusiva.