Può essere richiesta la restituzione dei soldi prestati durante la convivenza?
A questa domanda hanno risposto i giudici ermellini che, con il provvedimento emesso in data 7 novembre 2016, il n. 22576, hanno affermato che l’ex convivente non può chiedere la restituzione dei soldi prestati durante la relazione, salvo che, dette somme, non siano state versate in forza di un contratto di mutuo.
La prova del mutuo può essere fornita: attraverso un documento scritto; oppure tramite l’audizione di testimoni che dichiarino al giudice che gli importi erano stati conferiti a titolo di mero prestito ovvero mediante la distinta del bonifico nella cui causale è stato specificato che le somme erano state bonificate a titolo di mutuo.
Nel caso in cui invece non ci sia la prova, si presume che i denari siano stati versati volontariamente nell’ambito di una mera relazione sentimentale e in ragione della stessa.
In difetto di tale prova, pertanto, deve ritenersi che i soldi siano stati dati in virtù del rapporto affettivo esistente tra le parti che, in quanto tale, esclude il diritto alla restituzione.
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Fermo amministrativo su una automobile di proprietà di un invalido al 100% a cui sono stati riconosciuti i benefici della L. 104/92.
Il fermo amministrativo non può colpire l’autovettura di proprietà ed utilizzata da un invalido al 100% a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla legge 104/92.
Per cui non è possibile bloccare l’auto di una persona affetta da handicap grave certificato ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992.
È fondamentale, però, provare la titolarità dei benefici della legge 104/1992 che devono risultare dal libretto di circolazione.
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Licenziamento del personale quando diventa discriminatorio.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 9 gennaio 2025, n. 460.
Il licenziamento è discriminatorio ogniqualvolta il datore di lavoro, pur avendo avviato una reale riorganizzazione ed effettiva soppressione dei posti di lavoro, sceglie licenziare il dipendente con una malattia o una disabilità, come stabilito dalla legge 104/1992, senza che ci sia una fondata giustificazione diversa dalle condizioni di salute del lavoratore.
Invero, la giurisprudenza consolidata, asserisce che nel caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, determinato dalla necessità di ridurre il personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro è obbligato ad adottare criteri di scelta che rispettino i principi di correttezza e buona fede. Ciò proprio al fine di evitare contestazioni per discriminazione.
Il datore di lavoro, pertanto, non ha un pieno potere discrezionale nell’individuazione dei dipendenti da licenziare (Cass. sent. n. 1802/2020, n. 1888/2020).
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Risarcimento dei danni derivanti da caduta di calcinacci, chi ne risponde?
La caduta di calcinacci da un edificio condominiale può causare gravi danni a persone o cose.
Ebbene, per individuare chi sarà tenuto al risarcimento dei danni dovrà in primis essere da dove gli stessi sono caduti.
Quindi, se i calcinacci sono caduti dal balcone di un singolo condomino, in questo caso egli sarà tenuto a risarcire i danni cagionati; se invece sono caduti da una parte dello stabile, ossia, ad esempio, dalla facciata oppure da un elemento decorativo di un balcone esclusivo, in questa seconda ipotesi, salva la prova del caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile e inevitabile come ad esempio una tromba d’aria o un terremoto, il risarcimento dovrà essere pagato dal Condominio nel suo insieme; per cui ogni condomino, in base alle tabelle millesimali, dovrà versare la sua quota di spettanza.