QUALE DOCUMENTAZIONE I CONDÒMINI POSSONO RICHIEDERE ALL’AMMINISTRATORE.

La richiesta di esibizione ed estrazione di copie di documenti condominiali può essere avanzata all’Amministratore in ogni tempo e non necessariamente in sede di rendiconto annuale e/o di approvazione di bilancio. Inoltre, non è nemmeno necessario specificare le ragioni della richiesta. Il limite a tale diritto di accesso è da rinvenirsi nel divieto di provocare un intralcio all’amministrazione, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza previsto dall’art. 1175 c.c. 

In materia condominiale, il diritto alla consegna di documentazione richiesta dal singolo condomino, a proprie spese, è riferito al registro di anagrafe condominiale, al registro dei verbali delle assemblee, al registro di contabilità e ai documenti giustificativi di spesa. 

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PER I TRATTAMENTI ESTETICI È NECESSARIO UN CONSENSO INFORMATO PIÙ STRINGENTE.

Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 6208/2023

Il Giudice di secondo grado, ha osservato che “(…) in relazione agli interventi di tipo squisitamente estetico, la corretta somministrazione delle informazioni utili e necessarie alla compiuta e adeguata informazione del paziente circa i rischi e conseguenze connesse, per la consapevole autodeterminazione alla sottoposizione ad essi, assume connotati peculiari e ben più stringenti rispetto a quella dovuta per la sottoposizione a interventi chirurgici necessari al fine di preservare l’integrità psicofisica (…)”. Invero, ha proseguito la Corte sul punto, secondo “(…) l’impostazione tradizionale, l’attività medico-chirurgica, ancorché pericolosa, è autorizzata dall’ordinamento giuridico, poiché finalizzata alla tutela di un bene fondamentale quale la salute, che è anche interesse generale (art. 32 Cost.) (…)”.

Da ciò ne consegue che in caso di trattamento puramente estetico l’obbligazione del chirurgo deve essere qualificata come obbligazione di mezzi, con la conseguenza che il medico non può rispondere del mancato raggiungimento del risultato che il paziente si attendeva. Rimane fermo l’obbligo del professionista di prospettare al paziente in modo realistico le possibilità esistenti rispetto all’ottenimento del risultato perseguito. È infatti onere del medico, ottenere un valido consenso del paziente, specie in caso di chirurgia estetica, informando questi dell’effettiva portata dell’intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto, prospettando, dunque, realisticamente i rischi e le possibili conseguenze pregiudizievoli connessa all’intervento. Invero, posta la natura non necessaria di tali interventi, una omessa informazione nei termini di cui sopra ben può far presumere che il consenso all’intervento non sarebbe stato prestato se il paziente fosse stato correttamente informato dei relativi rischi.

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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: SCATTA L’ASSOLUZIONE SE L’ETILOMETRO NON È OMOLOGATO.

Tribunale di Terni, Sezione, Penale, sentenza n. 574/2023

Il Tribunale di Terni ha assolto l’imputato per il reato contestato di guida in stato di ebbrezza art. 186, co. 2, lett. c) co. 2 bis e co. 2 sexies L. Lgd. 285/1992, aggravato dall’aver cagionato un sinistro stradale e commettendo il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7:00 in quanto nel corso dell’istruttoria sono state rilevate imprecisioni e incongruenze presenti all’interno del libretto relativo all’apparato di rilevazione etilometrica e poiché l’etilometro stesso non aveva superato validamente e legittimamente l’iter iniziale di omologazione.

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ANCHE IN CASO DI AFFIDAMENTO CONDIVISO, IL GENITORE CON COLLOCAMENTO INFERIORE DEI FIGLI È TENUTO AD UN CONTRIBUTO PER IL LORO MANTENIMENTO.

Corte di cassazione, ordinanza n. 31720/2023

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in oggetto ha stabilito che “(…) nel caso in cui i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore non siano coincidenti, il loro assetto concorre ad influire sulla decisione di prevedere che il genitore con minori tempi di frequentazione versi all’altro un assegno per concorrere al mantenimento dei figli (…)”.

Da ciò ne consegue che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice, per dare concreta attuazione a tale principio, debba tener conto, nella determinazione dell’assegno di mantenimento a carico dei genitori, oltre che di una serie di altri elementi, anche dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore.

Difatti, il genitore collocatario, presso il quale i figli stanno e pernottano la maggior parte del tempo, comporta per lo stesso il sostenere oneri e costi aggiuntivi. Nei termini anzidetti, spiega la Cassazione, trova giustificazione la determinazione di un contributo di mantenimento a carico del genitore non collocatario.

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NO ALLA REVOCA DELLA PATENTE PER CHI GUIDA IL MONOPATTINO UBRIACO.

Corte di Cassazione, sentenza n. 48083/2023

Per la Suprema Corte non è possibile comminare la sanzione della revoca della patente per il soggetto colui il quale si sia posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna specifica abilitazione.

Orbene, nel caso sottoposto agli Ermellini un soggetto si era messo alla guida di un monopattino in stato di ebrezza e aveva provocato un sinistro stradale.

All’esito del giudizio è stato ribadito il consolidato principio secondo “(…) cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (…)”. La Corte prosegue affermando che “(…) tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all’evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l’art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi – fatto salvo quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter (…)”.