Differenza tra lavoratore autonomo occasionale e abituale.
Si parla di lavoratore autonomo quando un soggetto, a fronte di un corrispettivo, presta un proprio servizio o compie un’opera con una attività prevalentemente propria e senza alcun vincolo di subordinazione a fronte di un corrispettivo versatogli dal committente.
Nel momento in cui l’attività lavorativa viene prestata non più occasionalmente, ma con regolarità, sistematicità e ripetitività, la caratteristica della occasionalità viene meno.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che: “(…) la giurisprudenza di Legittimità è costante nel ritenere che l’elemento dell’abitualità ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità delimita un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Al contrario, l’attività occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualità e secondarietà (Cass. 1052/1988 ; Cass. 15031/2014; Cass. n. 4419 del 2021) di talché anche l’effettuazione di una sola operazione, in presenza dei predetti comportamenti, integra l’esercizio di una abituale attività economica (…)” (Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 05/11/2024) 20/12/2024, n. 33568).
La distinzione di cui in oggetto, ha una fondamentale rilevanza in sede di individuazione del corretto regime fiscale e contributivo.
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Quando il conduttore di un appartamento può rifiutarsi di pagare il canone.
Il principale obbligo del conduttore è quello di pagare il canone di locazione stabilito nel contratto di locazione.
Il medesimo però potrà rifiutarsi di pagarlo solamente nel caso in cui l’appartamento sia diventato interamente inutilizzabile.
Per cui se, ad esempio, si presenta della muffa o umidità in una stanza, in questo caso l’obbligo di pagamento permane, salva la possibilità del conduttore di agire in separata sede per il risarcimento dei danni e la decurtazione dell’importo del canone di locazione.
Se invece, ad esempio nei mesi invernali, dovesse mancare il riscaldamento e l’acqua calda, rendendo quindi l’immobile totalmente inutilizzabile, in questo caso sarebbe legittimo la sospensione del versamento del canone di locazione.
Sul punto, la Corte di Cassazione è unanime nell’affermare che la sospensione del pagamento del canone è legittima solo quando venga completamente a mancare la controprestazione del locatore, cioè quando l’immobile diventa totalmente inutilizzabile (Cass. sent. n. 16918/2019, n. 9666/2020).
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Se il conducente non si accerta dell’utilizzo delle cinture di sicurezza del passeggero risponderà della morte dello stesso.
Corte di Cassazione, sezione penale, del 5 novembre 2024, n. 46566.
Il caso in esame riguarda la morte di un passeggero seduto sul sedile posteriore il quale, a causa dell’incidente e non indossando le cinture di sicurezza, è deceduto.
I Giudici Ermellini hanno chiarito che, anche ove si escludano responsabilità penali nella manovra evasiva posta in essere dal conducente, il medesimo, una volta accertato il nesso causale, sarà sempre responsabile ove non verifichi e non pretenda il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti i passeggeri dell’autovettura.
In particolare i giudici di legittimità hanno specificato che: “(…) Il conducente di un veicolo ha l’obbligo di assicurarsi che tutti i passeggeri indossino le cinture di sicurezza, a pena di rispondere di omicidio colposo in caso di decesso di un passeggero che non le indossava, indipendentemente dalla presenza o assenza di sistemi acustici che segnalino il mancato utilizzo delle cinture. (…)”.
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Il Condominio è responsabile dei danni subiti da terzi estranei?
In primis si ritiene dover specificare che il Condominio non è un soggetto giuridico autonomo, bensì un ente di gestione che rappresenta l’insieme dei condòmini nell’amministrazione delle parti comuni.
Ebbene, proprio perché le parti comuni sono destinate all’uso e al godimento della collettività, il Condominio è responsabile della loro manutenzione e custodia.
Per cui, in caso di danni arrecati dall’utilizzo del bene comune, in questo caso facenti capo al Condominio, il danneggiato dovrà chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2051 c.c., proprio al Condominio.
Infatti, lo stesso ha un dovere di custodia delle parti comuni, come ad esempio l’ascensore, il cortile, il tetto etc…, pertanto al Condominio si riconosce una responsabilità oggettiva.
La responsabilità oggettiva è quindi caratterizzata da due elementi principali, il primo la presunzione di responsabilità, in virtù del quale il custode, nel nostro caso il Condominio, è ritenuto responsabile per i danni causati dalle parti comuni indipendentemente dall’effettiva colpa; la seconda, è che l’onere della prova rimane esclusivamente a carico del custode, ossia spetta a quest’ultimo provare che il danno è stato causato da un caso fortuito (ovvero evento imprevedibile e inevitabile), che faccia venire meno la sua responsabilità.
Quanto appena indicato è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, la quale ha chiarito che “(…) la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (…)” (Tribunale Roma, Sez. XIII, Sent., 29/12/2022, n. 19173). Il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 2212 del 19 novembre 2024, ha avuto modo di chiarire che: “(…) la caduta è stata causata dallo stato degradato dei gradini: un distacco improvviso della pavimentazione, aggravato dalla scarsa visibilità dovuta a illuminazione insufficiente e dalla vegetazione. Queste condizioni hanno configurato un’insidia oggettiva, ovvero un pericolo occulto non percepibile e non evitabile con l’ordinaria diligenza. Le prove fotografiche e testimoniali hanno confermato l’imprevedibilità dell’evento, escludendo responsabilità della danneggiata (…)”.