CELLULARE ALLA GUIDA? PER CONTESTARE LA MULTA OCCORRE QUERELA DI FALSO.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 6108/2023

Il verbale elevato a seguito di violazione del Codice della Strada per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida è pienamente legittimo e per la contestazione occorre dare avvio al procedimento di querela di falso.

La Suprema Corte ha, difatti, rigettato il ricorso di un automobilista in quanto è fuori dubbio l’efficacia di piena prova del verbale fino a querela di falso, a nulla valendo le doglianze circa una presunta svista ricognitivo dell’agente accertatore, il quale sarebbe caduto in errore e l’uso del telefono cellulare avrebbe costituito oggetto di una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo.

La Suprema Corte, seguendo in tal senso precedenti univoci e costanti, ha ribadito come il verbale di accertamento faccia piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto che sono attestate come avvenute in presenza del pubblico ufficiale. Ogni contestazione “(…) in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell’atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell’attività amministrativa, anche dall’interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale ella correttezza dell’operato del pubblico ufficiale che ha redatto (…)” (cfr. Cass. n. 10870/2018) e non vanno proposte nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione

* * *

BOLLO AUTO, BREVE GUIDA

Il bollo auto è la tassa automobilistica gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome, il cui pagamento è dovuto annualmente da tutti i soggetti i quali, dalle risultanze del P.R.A, sono possessori di un automezzo (anche se non circolante) o sono titolari di un contratto di noleggio a lungo termine.

Orbene, analizziamo brevemente le conseguenze del ritardato/omesso pagamento del bollo auto.

1. Ravvedimento operoso. Tale istituto prevede la possibilità di adempiere al pagamento del bollo auto a condizioni vantaggiose entro 15 giorni dalla scadenza, ovverosia la sanzione sarà pari allo 0,1%, mentre decorsi due anni dalla scadenza, l’aumento sarà pari al 30% dell’importo della sanzione.

2. Sanzioni e interessi di mora.

Le sanzioni e gli interessi di mora, se restano impagati per un intero anno dopo il termine ultimo di pagamento, comportano l’invio al contribuente di un avviso bonario.

3. Cartella e fermo amministrativo.

Nel caso in cui anche tale avviso bonario venga ignorato, il tributo viene iscritto a ruolo dell’Agenzia delle Entrate e/o di Ente di riscossione equipollente, con contestuale emissione della relativa cartella di pagamento. Gli importi in tal senso dovuti saranno: tassa di bollo originariamente dovuta oltre maggiorazione delle sanzioni e degli interessati di mora. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza che avvenga il pagamento della stessa, gli agenti riscossori possono dare avvio alle procedure cautelari ed esecutive (quali pignoramento e fermo amministrativo) per la riscossione del debito.

4. Prescrizione bollo auto.

Il bollo auto prescrive in tre anni dal compimento dell’anno di riferimento per la debenza del tributo. Da ciò ne consegue che, se l’ente impositore, non notifica alcun atto interruttivo (quali, ad esempio, sollecito di pagamento, notifica cartella, intimazione agente esattoriale, etc.) decorso il suddetto periodo nulla sarà dovuto.

5. Rottamazione quater e bollo auto.

La Rottamazione quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 consente di inserire nella domanda di sanatoria anche gli importi dovuti a titolo di bollo auto senza addebito di interessi di mora e sanzioni, ma sarà necessario presentare relativa istanza entro e non oltre il 30 aprile 2023.

* * *

LE REGISTRAZIONI DI NASCOSTO SUL POSTO DI LAVORO HANNO PIENA EFFICACIA PROBATORIA.

Tribunale di Cassino, ordinanza del 18 luglio 2022

Il Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, ha stabilito che il lavoratore, a determinate condizioni, ha la facoltà di avvalersi di strumenti di registrazione audio sul luogo di lavoro al fine di tutelarsi contro le condotte vessatorie del datore di lavoro e dei colleghi, in deroga ai limiti previsti dal diritto alla riservatezza.

Il discrimine, come anticipato, è quello della finalità delle registrazioni, ovverosia il diritto a costituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro in una causa futura nel caso in cui le dette registrazioni siano effettuate con l’unica e sola finalità di tutelare la propria posizione lavorativa e procurarsi una fonte di prova da utilizzare nel processo.

In maniera del tutto conforme a tale statuizione si è pronunciata costantemente anche la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. 12534/2019; Cass. Civ. 11322/2018; Cass. Civ. 27424/2014).

* * *

PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON È SUFFICIENTE L’OMESSA SOTTOSCRIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO.

Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 1651/2023

La Corte di Appello di Catanzaro, rigettando la richiesta di risarcimento dei danni avanzato dai familiari di un uomo per la mancanza di un valido e completo consenso informato in ordine alle scelte terapeutiche da adottare, ha stabilito il seguente principio. Gli appellanti, difatti, sostenevano la tesi secondo cui, se il congiunto fosse stato adeguatamente, precisamente e puntualmente edotto degli effetti della terapia, ben avrebbe rifiutato di sottoporvisi.

Orbene, la Corte calabrese ha rilevato che non era stato assolto l’onere della prova sugli essi gravante, avendo dedotto la lesione del diritto alla salute del congiunto, né quello relativo alla dimostrazione che, ove compitamente informato, il defunto avrebbe davvero rifiutato la cura, né quello relativo ai differenti pregiudizi che sarebbero derivati allo stesso dalla scelta di una differente cura e/o di sospensione delle terapia in atto.

* * *

SE IL BAGAGLIO VIENE RICONSEGNATO DOPO 5 GIORNI LA COMPAGNIA AEREA È TENUTA AL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3308/2023

Nel caso che ci occupa un viaggiatore, a causa della ritardata consegna del proprio bagaglio al termine del viaggio di andata, era stato costretto a riacquistare tutti i beni di prima necessità per affrontare i primi cinque giorni di permanenza. Per tale motivo conveniva in giudizio la Compagnia aerea per il risarcimento del danno patrimoniale subito, pari al costo dei beni che lo stesso era stato costretto ad acquistare, nonché il danno non patrimoniale dovuto al connesso stress e disagio.

A sostegno della richiesta risarcitoria la Suprema Corte ha stabilito che fosse sufficiente la prova testimoniale del compagno di viaggio, che aveva provato l’interdipendenza tra il ritardato adempimento, ovverosia la restituzione del bagaglio, e la necessità di riacquisto dei beni di prima necessità, oltre alla produzione di tutte le ricevute di acquisto dei beni.