SPORT DI CONTATTO: NESSUN ILLECITO IN CASO DI LESIONI.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4707/2023

La Suprema Corte ha stabilito che negli sport caratterizzati dal contatto fisico e dall’uso di una quota di violenza, se durante l’allenamento si verifica una violazione di un dettame del regolamento sportivo non sarà ravvisabile un illecito civile. In tal senso, però, occorrerà una valutazione dell’effettiva assenza di ulteriori circostanze rilevanti ai fini della valutazione della giustificatezza dell’azione dell’atleta (in tal senso cfr. Cass. n. 8609/2022; Cass. n. 12012/2002; Cass. n. 20597/2004; Cass. n. 11270/2018; Cass. n. 2765/2000).

La giurisprudenza penale è quella che più diffusamente ha trattato il tema del rapporto fra illecito sportivo ed illecito giuridicamente rilevante, ed ha stabilito che nella valutazione della colpa sportiva occorre sempre procedere ad una “(…) l’analisi della situazione di fatto in rapporto al contesto e allo sviluppo dinamico dell ‘azione sportiva lesiva (…)” (Cass. n. 8609/2022).

Nel caso che ci occupa, i Giudici di legittimità hanno riscontrato un contegno sportivo non intenzionale, ricadente nei termini della involontaria inosservanza della regola sportiva nel contesto di una attività non agonistica, ma di allenamento, in una disciplina sportiva caratterizzata da assai elevato contatto fisico.

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VALIDE LE RIPRESE CON LE VIDEOCAMERE PER ACCERTARE LE VIOLAZIONI DELLA Z.T.L..

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3505/2023

Gli Ermellini hanno ribadito il consolidato orientamento secondo cui la rilevazione degli illeciti sulle corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l’uso degli apparecchi di videoripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone Ztl e ai centri storici, senza l’ulteriore necessità di una specifica autorizzazione o che tali corsie siano collocate in corrispondenza od all’interno dei detti varchi (sul punto cfr. conformemente: Cass. sez. II, ord. 31/07/2018, n. 20222; Cass. sez. VI-2, ord. 10/11/2014, n. 23899; Cass. sez. II, sent. 04/03/2011, n. 5252; Cass. sez. II, sent. 25/02/2011, n. 4725; Cass. sez. II, sent. 15/10/2008, n. 25180).

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VIOLAZIONE CONSENSO INFORMATO: OCCORRE ACCERTATA NEL MERITO.

 Corte di Cassazione, sentenza 1936/2023

Nel caso che ci occupa, un paziente aveva convenuto in giudizio una struttura sanitaria, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni dal medesimo subite a seguito di un intervento chirurgico eseguito presso la stessa. Il paziente lamentava una condotta dolosa del medico e riteneva rilevante l’omessa informazione circa una modalità alternativa di esecuzione dell’intervento

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della struttura sanitaria stabilendo che, per la condanna del medico è necessario che sussista e che sia stato accertato dal giudice di merito il nesso di causalità tra l’evento dannoso subito dal paziente e la condotta colposa ascrivibile al medico (e quindi alla struttura sanitaria), consistita nella omessa informazione al paziente delle alternative terapeutiche. In altri termini, bisogna sempre accertare l’esistenza del nesso causale tra l’omissione informativa del medico e il danno biologico subito dal paziente e quale, in base ad un giudizio di probabilità logica, sarebbe stata la scelta del paziente nel caso in cui il medico lo avesse correttamente informato circa la possibilità di eseguire una seconda tecnica di intervento.

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SE LA MICROCAR È POSTEGGIATA SULLE STRISCE RISERVATE AI MOTORINI È LEGITTIMA LA MULTA.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3432/2023

La Corte di Cassazione ha deciso in tal senso prendendo le mosse dall’art. 351, comma 2, reg. c.d.s. il quale stabilisce che nelle zone di sosta delimitati da segnaletica orizzontale, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui. Da ciò ne consegue che, nel caso delle microcar posteggiate negli spazi adibiti alla sosta per i ciclomotori, più stretti di quelli destinati alle autovetture, deve ritenersi che la loro sosta è stata illegittimamente effettuata. 

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AFFIDO ESCLUSIVO ALLA MADRE SE IL PADRE DIMOSTRA UN TOTALE DISINTERESSE NEI CONFRONTI DEL FIGLIO MALATO.

Tribunale di Novare, sentenza del 9 gennaio 2023

Nel caso in esame un padre ricorreva al Tribunale di Novara chiedendo l’affido condiviso del figlio con collocazione presso la madre e che venisse disposto un contributo mensile per il minore di 150,00 euro (giustificato da una lamentata difficoltà economica), oltre spese straordinarie al 50% ciascuno.

La moglie eccepiva il totale disinteresse del padre nei confronti del figlio e delle sue necessità.

L’omessa contestazione della versione della madre ed il report dei servizi sociali, tutte evidenze che confermavano la versione della donna, sono stati elementi che hanno determinato la decisione del Tribunale di condannare l’uomo al  versamento di 300 euro mensili per il figlio oltre il versamento del 60% delle spese straordinarie, oltre l’affido esclusivo del minore alla madre.